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D.L. 24/12/2003 n. 355Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invaliditą civile 1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale ((č autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; )) i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalitą stabilite con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del Decreto- Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, č differita al 31 dicembre 2004. A tal fine č autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004. 3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed (( a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 )) derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. ((3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3bis, del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici č prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonchč al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. )) Art. 23-bis. Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ((1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006 c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2004. 2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. )) Art. 23-ter. Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ((1. All'articolo 10 del Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 č sostituito dal seguente: «5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivitą dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ». 2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del Decreto-Legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 284, č differito al 31 dicembre 2004.)) Art. 23-quater. Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia ((1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, č prorogata, con le medesime finalitą, a valere sugli stanziamenti destinati dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della Legge 1 agosto 2002, n. 166.)) Art. 23-quinquies. Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro ((1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, gią prorogato dall'articolo 19, comma 1, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, č ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004. )) Art. 23-sexies. Regolamento interno delle societą cooperative ((1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, č differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile.)) Art. 23-septies. Proroga del Fondo regionale di protezione civile ((1. All'articolo 138, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 il Fondo č alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro». 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350.)) Art. 23-octies. Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici. ((1. L'articolo 23 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004. )) Art. 23-nonies. Riscossione dei tributi degli enti locali ((1. All'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono soppresse.)) Art. 23-decies. Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria ((1. All'articolo 1 del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004». 2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004». 3. All'articolo 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1 giugno 2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004». 4. All'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004» b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004» c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004». 5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchč quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto- Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal Decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto č determinato con Decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006. 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.)) Art. 23-undecies. Interventi a favore del trasporto aereo ((1. All'articolo 4, comma 153, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 139,» sono inserite le seguenti: «nonchč per le finalitą di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 18 giugno 1998, n. 194». 2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla Legge 1 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, č autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350.)) Art. 23-duodecies. Interventi a favore del comune di Pietrelcina ((1. All'articolo 1, comma 3, della Legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006».)) Art. 24. Entrata in vigore 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in Legge. |
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